EDITORIALE | OPEN ACCESS

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Osteopatia in Italia. Passato, presente e prospettive future: parte I

orcidid_icon16x16  Claudio Civitillo, Marcello Luca Marasco, orcidid_icon16x16  Rosario D’ Onofrio | © Author(s) 2020; GIOSBE Journal 2020 | Vol  6 : 2

ABSTRACT

La Legge 11 Gennaio 2018, n.3; “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, vigente dal 15/2/2018, in particolare nell’articolo 7, al comma 1, prevede; “Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di Osteopata e Chiropratico, per l’istituzione delle quali si applicata la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 1° Febbraio 2006, n.43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge”. Il comma 2, del su menzionato articolo, stabilisce l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’Osteopata e del Chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza pregressa nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. A quasi 3 anni dall’approvazione della Legge 11 Gennaio 2018, n.3 il profilo professionale degli Osteopati è stato individuato terminando la prima tappa dei decreti attuativi. L’accordo per il profilo professionale degli Osteopati è stato sancito il 5/11/2020 a Roma nella Conferenza Stato-Regioni presieduta dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. L’istituzione delle due figure professionali seguirà l’iter legislativo della Legge 11 Gennaio del 2018, n.3 riguardo la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute.

Key Words : DDL Lorenzin; Legge 11 Gennaio 2018 n.3; Osteopatia; Professioni sanitarie; Ministero della salute

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Riceived: 10 Novembre 2020 | Accepted: 15 Novembre 2020 | Published on 15/12/2020


 

 

Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.

Oriana Fallaci32

Passato

In Europa, il numero dei paesi in cui l’Osteopatia ha ottenuto forme di riconoscimento è in costante aumento. In particolare, in Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Svizzera, Malta, e in Islanda è una professione sanitaria1, e recentemente anche in Norvegia33. All’interno della Comunità Europea il periodo storico riferito alle forme di regolamentazione dell’Osteopatia2 è compreso nell’arco temporale di circa un trentennio (1993-2018). Altresì, la nascita e le prime forme di riconoscimento dell’Osteopatia sono geograficamente riconducibili ad oltre oceano in America, e risalgono ai tempi del secolo scorso3,4,5. In Italia, la politica per la forma di riconoscimento, in particolare della professione sanitaria di Osteopata ha iniziato il suo cammino grazie ad un costruttivo e proficuo dibattito interno tra le associazioni professionali di categoria riconosciute ROI6, Fe.Si.Os7, AISO8, APO9 (a nostra conoscenza), e in particolare la forma di associazione più anziana, il ROI (1989), che con dedicato dialogo con gli organi istituzionali riuscì a rientrare nel (2014) nella riforma delle professioni sanitarie dell’istituendo DDL Lorenzin con l’articolo 7 della LEGGE 11 Gennaio 2018, n.310,24.

Osteopatia: una professione sanitaria per i servizi di cura Italiani

In breve: LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”

Vigente dal 15-2-2018, in particolare l’articolo 7, comma 1, prevede: “Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni di Osteopata e Chiropratico, per l’istituzione delle quali si applicata la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della LEGGE 1° Febbraio 2006, n.43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge”. Il comma 2, del su menzionato articolo stabilisce che: “Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’Osteopata e del Chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza pregressa nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio Universitario e del Consiglio Superiore di Sanità sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia e in Chiropratica nonché, gli eventuali percorsi formativi integrativi”.

Presente

Riconoscimento della professione sanitaria di Osteopata

Il 5 Novembre 2020 a Roma la Conferenza Stato-Regioni11 presieduta dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia12, ha raggiunto un accordo sui criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti rispetto alla istituzione delle professioni dell’Osteopata e del Chiropratico. L’istituzione delle due figure professionali segue l’iter stabilito dalla LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3 riguardo la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute. L’accordo è stato raggiunto sulla base del testo definitivo del provvedimento inviato dal ministero della Salute, dopo aver recepito alcune richieste da parte delle Regioni. A quasi 3 anni dall’approvazione della LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3 è stata riconosciuta la professione di Osteopata13,14,15,16,17,18.

“L’Osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della LEGGE 1 Febbraio 2006, n.43”19 .

In breve: LEGGE 1 Febbraio 2006, n.43

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitatazione, tecnico-sanitarie della prevenzione e delega del governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali e successive modificazioni e integrazioni”

L’art 1., della LEGGE 1 Febbraio 2006, n. 43 chiarisce che:

“Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della LEGGE 10 Agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”.

ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: APPROFONDIMENTI

Il riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie secondo la LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3, Art 4 prevede che i capi I, II e III del decreto legislativo 13/09/1946 n.233 siano sostituiti dai seguenti:

Capo I. DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE. Capo II. DEGLI ALBI PROFESSIONALI. Capo III. DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI.

ORDINI PROFESSIONI SANITARIE. Capo I

Art. 1., 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli “Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei   chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. In merito, lo Stato Italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie, e per l’esercizio di una professione sanitaria è obbligatoria l’iscrizione al rispettivo OP. Circa 1.200.000 professionisti sanitari, iscritti al rispettivo OP possono esercitare la professione specifica in strutture sanitarie di tipo pubblico o privato. Gli ordini delle professioni sanitarie che gradualmente si sono adeguati secondo i dettami dalla LEGGE 11 Gennaio 2018, n. 3 sono un numero di 9 come da descrizione in (Figura 1.) .

figura-1

Figura 1. Ordini professioni sanitarie in Italia20,21

Le professioni sanitarie, attraverso il rispettivo OP, sono promosse nel rispetto di tre punti cardine quali: i) autonomia; ii) qualità delle prestazioni; iii) principi etici delle prestazioni (indicati nei codici deontologici, per garantire la salute delle persone). L’esercizio di attività sanitaria abusiva viene punita secondo la legge Italiana con la reclusione da mesi 6 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Viene prevista anche la confisca di tutto quanto sia servito a commettere tale reato di abusivismo di attività sanitaria.

ALBI PROFESSIONALI. Capo II

Art. 5., 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l’iscrizione all’albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine. Il MdS ha raggruppato in 6 aree le professioni sanitarie riconosciute 20,21come da descrizione in (Figura 2., Box esplicativo 1.).

ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE-FEDERAZIONI. Capo III

Art. 7., 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali. Al MdS compete la vigilanza sugli ordini Provinciali e Regionali e sulle relative Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti i compiti di: i) indirizzo; ii) coordinamento amministrativo; iii) supporto agli Ordini per le loro funzioni. Sono presenti 9 Federazioni delle Professioni Sanitarie30 come da descrizione in (Figura 3.). Il (Box esplicativo 2) descrive le funzioni e competenze delle Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie.

Prospettive, scenari, cammino

Prospettive

A quasi 3 anni dall’approvazione della LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3 il profilo professionale degli Osteopati è stato individuato, (prima tappa dei decreti attuativi). Il cammino futuro della professione di Osteopata seguirà il così detto iter legislativo22 per stabilire ambito di attività e funzioni caratterizzanti la professione di Osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza pregressa nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, acquisito il parere del Consiglio Universitario e del Consiglio Superiore di Sanità saranno definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia nonché, gli eventuali percorsi formativi integrativi. In seguito, se non esistente, sarà necessario istituire idonea Associazione Tecnico Scientifiche della Professione Sanitaria di Osteopatia ed iscriverla ad un apposito elenco come previsto dalla LEGGE 8 Marzo 2017 n. 2423.

In breve: LEGGE 8 Marzo 2017, n.24

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida: 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con   finalità   preventive,   diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve   le   specificità   del   caso   concreto,   alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Scenari

Il Consiglio Superiore di Sanità ha formulato l’attuale testo possibile per l’Osteopatia, come da dichiarazioni disponibili24, ottenuto dalla mediazione delle parti di rappresentanze delle associazioni di Osteopatia interne, ed esterne di altre aree sanitarie. Elementi complessi di natura Giuridico-Politica hanno sostenuto il profilo corrente e continueranno a sostenerlo. Il profilo corrente della professione di Osteopata avrà un Albo in area sanitaria (Prevenzione), con il proprio codice deontologico professionale, evitando sovrapposizioni con altre aree sanitarie, sviluppando così la cultura e i principi osteopatici alla base della disciplina che gli appartengono. La Federazione Nazionale degli Ordini tutela le professioni negli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. In merito, un documento istituzionale27 collaborativo del presidente della Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Maxi Ordine), indirizzato alle Scuole di Osteopatia Italiane, invita a informare gli studenti e i postulanti circa il fatto che solo i titoli pregressi equipollenti (per offerta formativa) all’istituendo corso di laurea in Osteopatia saranno ritenuti idonei a potersi iscrivere al futuro albo degli Osteopati, ciò, non sarà concesso, a coloro che non sono in possesso di un titolo pregresso di laurea equipollente a quello futuro italiano. Ovviamente saranno gli organi legislativi a definire i contesti.

Cammino

Il primo decreto attuativo è stato sancito, i prossimi riguarderanno la definizione del percorso didattico universitario nonchè, gli eventuali percorsi integrativi. È indubbio che ai tavoli tecnici istituzionali le associazioni di categoria ed i ministeri di competenza troveranno soluzioni ed accordi alle domande aperte come:

i. Durata definitiva del percorso di laurea universitario..

ii. Ordinamento didattico della formazione universitaria..

iii. Percorsi integrativi eventuali, dei professionisti esistenti..

iv. Chi insegnerà le materie caratterizzanti la professione di Osteopata nelle università..

v. Osteopatia come professione di contatto primario..

A queste, come ad altre domande aperte, gli organi istituzionali preposti25 hanno avviato, con tutti i coinvolti, la discussione pubblica e interna rispondendo per dare chiarimenti in merito agli elementi di natura Giuridico-Politica in atto. Parimente va rievocato, che la riforma delle professioni sanitarie è iniziata già da tempo, e anche l’Osteopatia ne fa parte. È possibile affermare che forme di integrazione dimostrate da recente letteratura di ambito Italiano26, discussioni aperte anche in contesti simili internazionali27,28,29, e collaborazioni come in forme di manifestazioni sportive internazionali31 siano le prime testimonianze del cambiamento avviato dalle varie forme di assistenza sanitaria che si adattano al mutamento sociale e culturale per la cura della persona nell’era Moderna??

Domande aperte.., step decreti

Quale sarà il reale percorso didattico universitario che verrà assegnato? Come sarà realmente valutato il pregresso dei professionisti esistenti?


CONTRIBUTO DEGLI AUTORI

CC: Ideazione dello studio, disegno dello studio, acquisizione dati, analisi e interpretazione dei dati, stesura dell’articolo, revisione critica di importanti contenuti intellettuali, approvazione finale della versione da pubblicare.

MLM: Disegno dello studio, analisi e interpretazione dei dati, stesura dell’articolo, revisione critica di importanti contenuti intellettuali, approvazione finale della versione da pubblicare.

RD: Disegno dello studio, analisi e interpretazione dei dati, stesura dell’articolo, revisione critica di importanti contenuti intellettuali, approvazione finale della versione da pubblicare.

Gli autori sono in accordo con il testo finale da pubblicare

Ringraziamenti: Dott.ssa Federica Civitillo. Laureata in Giurisprudenza, Università della Campania Luigi Vanvitelli. Stesura dell’articolo e revisione critica di importanti contenuti intellettuali da pubblicare.


Note: La segreteria editoriale si riserva di apportare modifiche al testo, in caso di errori in particolare di battuta, qualora vi fossero fondati motivi o esigenze specifiche.

Bibliografia

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  4. (APO) Associazione Professionale Osteopati. Disponibile a: http://www.associazioneosteopati.it/it/osteopatia. Ultimo accesso il: 23/11/2020
  5. Andrew Taylor Still: la nascita dell’Osteopatia. Tuttosteopatia. Disponibile a: https://www.tuttosteopatia.it/osteopedia/storia-dellosteopatia. Ultimo accesso il: 23/11/2020
  6. Registro degli Osteopati d’Italia. Disponibile a: https://www.registro-osteopati-italia.com/chi-siamo/. Ultimo accesso il: 15/12/2020
  7. Federazione Sindacale Italiana Osteopati. Disponibile a: https://fesios.it/chi-siamo. Ultimo accesso il: 15/12/2020
  8. Associazione Italiana Scuole di Osteopatia.Disponibile a: https://www.aiso-associazionescuoleosteopatia.it/chi-siamo/. Ultimo accesso il: 15/11/2020
  9. Associazione Professionale Osteopati. Disponibile a: associazioneosteopati.it . Ultimo accesso il: 23/11/2020
  10. Il portale della legge vigente. LEGGE 11 Gennaio 2018, n.3. Disponibile a: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;3. Ultimo accesso il: 18/11/2020
  11. Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Osteopati e chiropratici: accordo Stato-Regioni per istituzione della professione. Disponibile a: http://www.regioni.it/sanita/2020/11/05/salute-accordo-in-conferenza-stato-regioni-su-riconoscimento-per-osteopati-e-chiropratici-621830/. Ultimo accesso il:21/11/2020
  12. Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri. Francesco Boggia. Disponibile a: http://www.governo.it/it/governo/conte-ii/ministro/francesco-boccia. Ultimo accesso il: 21/11/2020
  13. Fassari L. Osteopati. Via libera all’istituzione della professione. Ok all’accordo in Conferenza Stato-Regioni. Quotidiano Sanità. Disponibile a: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=89617. Ultimo accesso il: 18/11/2020
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  15. Staff Medicina Integrata. Osteopatia, la conferenza Stato-Regioni approva il profilo professionale. Medicina integrata. Disponibile a: https://www.medicinaintegratanews.it/osteopatia-la-conferenza-stato-regioni-approva-il-profilo-professionale/. Ultimo accesso il: 18/11/2020
  16. Redazione Tuttosteopatia. Osteopati verso l’istituzione della professione: arriva l’ok in conferenza Stato-Regioni. Tuttosteopatia. Disponibile a: https://www.tuttosteopatia.it/osteopati-verso-listituzione-della-professione-arriva-lok-in-conferenza-stato-regioni/?fbclid=IwAR1JHbZlm9_lD5vxQqrxm9dgsecIu4HEnvzkEKBVqpj3W8YSJX2p-JtaEos. Ultimo accesso il: 18/11/2020
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  19. Il portale della legge vigente. LEGGE 1 febbraio 2006, n.43. Disponibile a: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;43. Ultimo accesso il: 18/11/2020
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